IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio introdotto  con
il  ricorso  9983/10,  integrato   da   motivi   aggiunti,   proposto
dall'Associazione Parco Rurale delle Rogge - Onlus,  in  persona  del
legale rappresentate pro tempore, assistita  e  difesa  dall'avv.  A.
Ibba, con domicilio eletto in Roma, via Diego Angeli  66,  presso  lo
studio dell'avv. R. Occhiuzzi; 
    Contro: 
        Regione Veneto, in persona del presidente pro  tempore  della
giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv.  A.  Biagini,  con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta  Castello
33; 
        il  Commissario  pro   tempore   delegato   per   l'emergenza
determinatasi  nel  settore  del  traffico  e  della  mobilita'   nel
territorio delle province di Treviso e Vicenza; 
        il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
- CIPE, in persona del presidente pro tempore; 
        la Presidenza del consiglio  dei  ministri,  in  persona  del
presidente pro tempore, 
        il Ministero per i beni e le attivita' culturali, 
        il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
        il Ministero dell'economia e delle finanze,  in  persona  dei
rispettivi   ministri   pro   tempore,   rappresentati    e    difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge; 
    Nei confronti di: 
        Consorzio stabile SIS - societa' consortile  per  azioni,  in
persona del legale rappresentante pro  tempore,  assistito  e  difeso
dagli avv. ti Rusconi,  Leozappa  e  Piselli,  con  domicilio  eletto
presso Io studio di quest'ultimo in Roma, via G. Mercalli 13; 
        Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.)  S.r.l.,  in  persona
del legale rappresentante pro tempore, assistita e  difesa  dall'avv.
D. Sterrantino, con domicilio eletto presso il suo  studio  in  Roma,
piazzale Flaminio 19; 
    Per l'annullamento 
    A. Quanto al ricorso principale: 
        1) del decreto 20 settembre  2010,  n.  10,  del  Commissario
delegato per l'emergenza determinatasi nel  settore  del  traffico  e
della mobilita' nel territorio delle province di Treviso  e  Vicenza,
con  il  quale  e'  stato  approvato  il  progetto  definitivo  della
superstrada "Pedemontana Veneta"; 
        2) di tutti gli atti e provvedimenti  adottati  dallo  stesso
Commissario delegato, relativi al procedimento per l'approvazione del
progetto definitivo e della dichiarazione di  pubblica  utilita'  dei
lavori per la realizzazione della predetta superstrada; 
        3) dell'ordinanza 15 agosto 2009, n, 3802, del Presidente del
consiglio  dei  ministri,  concernente   "disposizioni   urgenti   di
protezione civile  per  fronteggiare  l'emergenza  determinatasi  nel
settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle  province
di Treviso e Vicenza"; 
        4) del decreto 31 luglio 2009 del  Presidente  del  consiglio
dei ministri, concernente la dichiarazione dello stato  di  emergenza
determinatosi  nel  settore  del  traffico  e  della  mobilita'   nel
territorio delle province di Treviso e Vicenza; 
        5) del decreto del Presidente del consiglio  dei  ministri  9
luglio 2010, concernente la proroga al 31 dicembre 2010  dello  stato
di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita'
nel territorio delle province di Treviso e Vicenza; 
    B. Quanto ai motivi aggiunti depositati il 16 marzo 2010: 
        6) della nota 25 giugno  2009,  n.  307/52.00000100,  con  la
quale la Regione Veneto ha richiesto lo stato di emergenza; 
        7) della nota 11 giugno 2010, n. 519/CP.52.00000.200, con  la
quale la Regione Veneto  ha  richiesto  la  proroga  dello  stato  di
emergenza fino al 31 luglio 2011; 
        8) della nota 29 ottobre 2010, n. 919/CP.52.00000.200, con la
quale la Regione Veneto  ha  richiesto  la  proroga  dello  stato  di
emergenza fino al 31 dicembre 2011; 
        9) del d.P.C.M 17 dicembre 2010, con il  quale  lo  stato  di
emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2011. 
    C. Quanto ai motivi aggiunti, depositati il 25 ottobre 2011: 
        10) del decreto  10  agosto  2011,  n.  10,  del  Commissario
delegato, con il quale e' stato approvato il progetto esecutivo della
superstrada "Pedemontana Veneta". 
    D. Quanto ai motivi aggiunti, depositati il 6 giugno 2012: 
        11) del decreto 7 marzo 2012, n. 21, con il  quale  e'  stato
approvato  il  progetto  esecutivo  del  lotto  2,  traccia  C  della
superstrada "Pedemontana Veneta", relativo alla  parte  di  tracciato
dal KM. 38+700 al km. 47+083 ed interessante i Comuni  di  Marostica,
Nove, Bassano del Grappa e Rosa'. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione  Veneto,
della Presidenza del consiglio, del C.I.P.E.,  dei  Ministeri  per  i
beni culturali, delle infrastrutture, dell'Economia, del  Commissario
delegato, del Consorzio  Stabile  SIS,  e  della  Pedemontana  Veneta
S.r.l.; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  6  febbraio  2013  il
dott. Angelo  Gabbricci  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto in fatto e considerato  in  diritto  quanto  di  seguito
esposto. 
    1.1. Il territorio delle province di  Vicenza  e  Treviso,  nella
parte piu' a nord ricomprende, in misura variabile, anche  i  rilievi
prealpini, al di sotto dei  quali  e'  un'ampia  fascia  pedemontana,
caratterizzata  da   un'urbanizzazione   diffusa   e   da   frequenti
insediamenti  industriali,  uniti  tuttavia  ad   un   uso   agricolo
persistente e fiorente. 
    1.2. L'area  pedemontana,  in  particolare,  e'  percorsa  da  un
intricato  reticolo  stradale,  ormai  obsoleto   per   tracciati   e
dimensioni, situazione cui s'intese dare rimedio gia' nel primo Piano
regionale dei trasporti (P.R.T.), approvato dal  Consiglio  regionale
veneto nel 1990, e poi  confermato  sul  punto  dal  secondo  P.R.T.,
adottato nel 2005. 
    Entrambi, infatti, hanno previsto la realizzazione  di  un  nuovo
asse stradale - denominato appunto "Pedemontana Veneta" - che  prende
avvio dall'autostrada  A4,  tra  Montebello  Vicentino  e  Montecchio
Maggiore, s'interseca con l'autostrada A31 a  nord  di  Vicenza,  tra
Dueville e Thiene, segue poi verso est il  confine  naturale  tra  la
pianura e i rilievi prealpini, toccando,  tra  le  altre,  Marostica,
Bassano del Grappa e Montebelluna,  per  terminare  in  provincia  di
Treviso all'altezza di Spresiano, dove  si  congiunge  all'autostrada
A27. 
    1.3. Il progetto fu  raccolto  dal  legislatore  nazionale,  che,
all'art. 50, lett. g), della 1. 23 dicembre 1998, n. 448, previde  lo
stanziamento, in un quindicennio, di 40  miliardi  di  lire  "per  la
costruzione  dell'autostrada   Pedemontana   Veneta   con   priorita'
relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza)  e
Thiene  (Vicenza)  all'autostrada  A27,  tra  Treviso   e   Spresiano
(Treviso)", fornendo altresi' alcune indicazioni costruttive (massimo
riuso  dei  sedimi  stradali  esistenti  e  massimo  servizio,  anche
attraverso l'apertura di tratti alla libera percorrenza del  traffico
locale); in seguito, l'art. 73, Il comma, della 1. 28 dicembre  2001,
n. 448, assegno' tali fondi alla Regione Veneto (art. 80, XXIV comma,
1. 27 dicembre 2002, n. 289). 
    1.4. Intanto, l'art. 145, comma LXXV,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, aveva  stabilito  che  la  Pedemontana  veneta  sarebbe
potuta essere realizzata  "anche  come  superstrada",  a  pedaggio  e
mediante concessione di costruzione  e  gestione,  e  questa  fu,  in
effetti, la scelta conclusiva, adottata al termine di una  conferenza
di servizi, svoltasi nel marzo 2001 tra lo Stato, la Regione,  e  gli
altri soggetti pubblici interessati; e, poco dopo, con  deliberazione
21 dicembre 2001, n. 121, il C.I.P.E. la includeva tra gli interventi
strategici di preminente interesse nazionale. 
    1.5. La Regione, dopo aver stabilito, con la 1.r. 9 agosto  2002,
n. 15, le norme per la  realizzazione  e  gestione  di  autostrade  e
strade a pedaggio regionali, e relative disposizioni  in  materia  di
finanza di progetto  e  conferenza  di  servizi,  avvio'  appunto  il
procedimento per  la  progettazione,  realizzazione  e  gestione,  in
project financing, della superstrada a  pedaggio  Pedemontana  Veneta
(nota anche con l'acronimo SPV): promotrice ne fu Pedemontana  Veneta
S.p.A., la quale presento' la sua proposta il 31 dicembre  2003,  poi
dichiarata di pubblico interesse con d.g.r. 3 dicembre 2004 n.  3858,
in conformita' alle  considerazioni  ed  osservazioni  riportate  nel
parere  del  nucleo  regionale  di  valutazione  e   verifica   degli
interventi. 
    1.6. Due anni dopo, la d.g.r. 7 agosto 2006, n.  2533,  aggiorno'
la proposta ed avvio' finalmente la gara, ex art. 155 del d. lgs.  12
aprile 2006, n. 163, infine aggiudicando, con d.g.r. 4 dicembre 2007,
n. 3844, la relativa concessione all'a.t.i. con capogruppo  lmpregilo
S.p.A., e di  cui  faceva  parte  anche  Pedemontana  Veneta  S.p.A.,
preferendolo  all'altro  concorrente,  il  Consorzio  stabile  S.I.S.
s.c.p.a., mandatario del raggruppamento con Itinere  Infraestructuras
S. A. 
    Quest'ultimo impugno' pero' l'esito della gara, ottenendo  infine
ragione in grado d'appello; la sentenza  17  giugno  2009,  n.  3944,
della V Sezione, non solo annullo' l'aggiudicazione, ma condanno'  la
Regione ad affidare la  realizzazione  dell'intervento  al  Consorzio
S.I.S.: e, in effetti, la giunta regionale, con la  deliberazione  30
giugno 2009, n. 1934, assegno' la concessione in conformita'  a  tale
decisione. 
    2.1.  A  questo  punto,  tuttavia,  avvenne  un  fatto  nuovo   e
singolare. 
    Il D.P.C.M. 31 luglio 2009 dichiaro', "ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225  ...
lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e  della
mobilita' nel territorio dei comuni [sic] di Treviso e Vicenza", dopo
aver rappresentato  "che  si  e'  determinata  una  grave  situazione
emergenziale a causa della congestione del traffico automobilistico e
dei mezzi pesanti circolante nel sistema viario a servizio dei comuni
di Treviso e Vieenza", al punto che "l'eccessivo volume  di  traffico
che si  registra  giornalmente  nella  predetta  area  determina  una
situazione di rischio ambientale nonche' di  grave  pericolo  per  la
salute fisica e psichica dei cittadini": situazione "suscettibile  di
ulteriore aggravamento, anche in  considerazione  del  fatto  che  il
territorio dei comuni di Treviso e Vicenza e' uno dei piu' produttivi
della regione Veneto  con  numerosissime  aziende  ivi  insediatesi",
mentre "le misure e gli interventi attuabili  in  via  ordinaria  non
consentono di affrontare l'emergenza,  per  cui  tale  situazione  di
pericolo deve "essere fronteggiata con mezzi e  poteri  straordinari,
senza l'adozione dei quali le condizioni di vita  dei  cittadini  non
potrebbero che peggiorare irrimediabilmente". 
    2.2.  Il  termine  finale  di  efficacia  del  provvedimento  era
inizialmente fissato al 31 luglio 2010, ma fu via via prorogato senza
soluzione di continuita' con il D.P.C.M. 9 luglio 2010,  il  D.P.C.M.
17 dicembre 2010, il D.P.C.M. 13 dicembre 2011, fino al  D.P.C.M.  22
dicembre 2012, il quale ha  da  ultimo  stabilito  il  nuovo  termine
finale al 31 dicembre 2014. 
    2.3.1. Il D.P.C.M. 31 luglio 2009 - e tutti i successivi  decreti
di proroga, del resto - si riferisce ai comuni di Treviso e  Vicenza,
mentre la conseguente O.P.C.M. 15 agosto 2009, n. 3802,  che  vi  da'
attuazione, e' intitolata alle  disposizioni  urgenti  di  protezione
civile per fronteggiare l'emergenza  determinatasi  nel  settore  del
traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e
Vicenza. 
    2.3.2. In pratica, nonostante l'ampiezza  dell'intitolazione,  il
provvedimento ha l'unico scopo di accelerare la  realizzazione  della
superstrada Pedemontana veneta, secondo il progetto gia' approvato, e
affidato  dalla  Regione  Veneto   in   concessione   a   Superstrada
Pedemontana    Veneta     S.r.l.     (SPV     S.r.l.),     costituita
dall'aggiudicatario a.t.i. Consorzio SIS,  ed  a  questo  subentrata,
quale societa' di progetto, ex art. 156 d. lgs. 163/06. 
    2.3.3. A tal fine, e' nominato un  commissario  delegato,  scelto
d'intesa con la Regione, e che, coadiuvato da un'apposita  struttura,
ha il compito di assumere, in sostituzione dei soggetti competenti in
via ordinaria, gli atti  e  i  provvedimenti  occorrenti  all'urgente
realizzazione delle opere. 
    2.3.4. Oltre ad essere  autorizzato  (art.  3)  a  derogare,  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a un ampio
numero di norme di legge  -  segnatamente  in  materia  di  contratti
pubblici (d. lgs. 163/06), di espropriazioni  (d.P.R.  327/01)  e  di
procedimento amministrativo (l. 241/90) - il commissario  approva  il
progetto  definitivo  dell'opera,  secondo  una  peculiare  procedura
accelerata; approva altresi' il progetto  esecutivo  e  le  eventuali
varianti in corso d'opera, con effetto di  variante  urbanistica,  ed
adotta "ogni atto occorrente all'urgente compimento delle indagini  e
delle ricerche necessarie  alle  attivita'  di  progettazione,  delle
occupazioni di urgenza e delle espropriazioni  e  per  l'espletamento
delle procedure di affidamento e realizzazione delle opere". 
    3.1.1. Il presente giudizio e' stato proposto da  un'associazione
privata, la  quale  dichiara,  conformemente  al  proprio  scopo,  di
tutelare gli interessi  dell'area  protetta  d'interesse  locale  che
costituisce il "Parco rurale sovracomunale civilta' delle  Rogge",  o
"Parco delle Rogge", istituito, a'  sensi  dell'art.  27  della  1.r.
veneta 40/1984, con separate deliberazioni dei Comuni di Bassano  del
Grappa, Cartigliano e Rosa', in provincia di Vicenza, nonche' con  le
successive d.g.r. n. 801/202, 1272/2002 e 3283/2002. 
    3.1.2. Esso si  estende  su  un'area  di  circa  250  ettari  nei
territori di quei tre comuni e, secondo l'associazione ricorrente, il
progetto approvato della Pedemontana prevede un tratto di  strada  ed
una rotatoria che ricadrebbero nell'ambito del Parco,  con  movimenti
di terreno e scavi, suscettibili  di  alterare  l'ambiente  nell'area
protetta. 
    3.1.3. Invero, le parti resistenti hanno eccepito il  difetto  di
legittimazione attiva dell'Associazione, sia sotto il  profilo  della
legitimatio ad  processum,  che  della  legitimatio  ad  causam:  pur
riservandosi un definitivo riesame della questione  con  la  sentenza
conclusiva, Ritiene il Collegio che possa  essere  riconosciuta  come
attendibile   la   legittimazione    rivendicata    dall'Associazione
ricorrente ai fini della presente  ordinanza,  secondo  gli  elementi
addotti da ciascuna delle parti in causa. 
    3.2. Tanto stabilito, va ancora esposto come l'Associazione abbia
successivamente   impugnato   i   provvedimenti   commissariali    di
approvazione del progetto definitivo e di  quello  esecutivo,  alcuni
atti di minore rilevanza interni al procedimento, ma, soprattutto,  i
due provvedimenti del presidente del Consiglio dei ministri, con  cui
la procedura ha preso avvio, e cioe', appunto,  il  D.P.C.M.  del  31
luglio 2009 e I'O.P.C.M.  del  successivo  15  agosto  2009,  il  cui
annullamento comporterebbe evidentemente  un  effetto  caducante  sul
progetto e sulle successive attivita' esecutive, giacche'  priverebbe
il commissario del fondamento dei poteri esercitati. 
    3.3. Orbene, nel ricorso principale e'  anzitutto  rilevato  -  e
cio' e' gia' stato osservato - come il D.P.C.M. faccia riferimento ai
comuni di Treviso  e  Vicenza,  e  solo  l'ordinanza  susseguente  si
riferisca alle relative provincie. 
    In  tal  modo,  peraltro,  il   secondo   provvedimento   avrebbe
indebitamente ampliato l'area. individuata, in violazione dell'art. 5
della citata 1. 225/92, il cui primo  comma  -  nel  testo  all'epoca
vigente - stabiliva che, al verificarsi degli eventi di emergenza, il
Consiglio   dei   ministri   delibera   lo   stato   di    emergenza,
"determinandone durata ed  estensione  territoriale";  le  successive
ordinanze (art. 5, II comma) sono destinate ad attuare gli interventi
di emergenza "conseguenti alla dichiarazione  di  cui  al  comma  l",
senza peraltro avere competenza a definire l'estensione  territoriale
interessata, come invece qui sarebbe avvenuto. 
    3.4. Per questo, il commissario straordinario non  avrebbe  avuto
il potere di approvare il progetto della superstrada,  almeno  al  di
fuori del territorio ricompreso nei  due  Comuni,  cui  lo  stato  di
emergenza   andrebbe   percio'   limitato:   sarebbe   stata   dunque
illegittimamente   interessata   l'area    del    Parco,    collocata
evidentemente in un altro ambito territoriale. 
    3.5.1.  Per  altro  verso,  poi,  sarebbero  comunque  mancati  i
presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione dello stato di
emergenza: alla data di adozione dei  due  provvedimenti  governativi
teste' richiamati le condizioni del traffico e  della  mobilita'  nel
territorio interessato non avrebbero presentato gli aspetti necessari
e  sufficienti  per  legittimare  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza. 
    3.5.2. In ogni caso, comunque, gli stessi provvedimenti impugnati
non fornirebbero una convincente giustificazione dei loro presupposti
e della loro effettiva utilita', tanto piu' che  tali  determinazioni
sono intervenute quando  la  procedura  ordinaria  per  l'affidamento
della  concessione   di   progettazione,   costruzione   e   gestione
dell'opera, fin allora seguita, era ormai completata. 
    4.1. Invero, questa Sezione ha, in precedenza, gia'  accolto  una
censura analoga nella sentenza 2 febbraio 2012, n. 1140,  emessa  nel
giudizio introdotto  dall'analogo  ricorso  proposto  dal  Comune  di
Villaverla avverso gli stessi provvedimenti:  sentenza,  va  peraltro
aggiunto, sospesa  dalla  IV  Sezione  del  Consiglio  di  Stato  con
l'ordinanza 13 marzo 2012, n. 1009. 
    4.2.  Orbene,  secondo  la  citata  decisione  della  Sezione,  i
presupposti per la dichiarazione dello stato emergenziale,  "rivelano
insufficiente spessore motivazionale, si' da indurre a ritenere priva
di  dimostrato  conforto  giustificativo   l'adozione   del   decreto
presidenziale in rassegna". 
    Infatti, a parte alcune "generiche considerazioni in ordine  alla
congestione   del   traffico   veicolare   ed   alle    potenzialita'
pregiudizievoli da quest'ultima indotte sulla salute delle  comunita'
insediate nell'area, il decreto  di  che  trattasi  non  reca  alcuna
compiuta  esplicitazione  delle  ragioni  che  hanno  determinato  la
Pubblica Autorita' - successivamente all'intervenuto  affidamento  in
concessione della progettazione e  realizzazione  dell'opera  -  alla
dichiarazione dello stato di emergenza". 
    4.3. E' ben vero,  prosegue  la  sentenza,  che  "la  Pedemontana
Veneta ha sofferto un particolarmente  complesso  iter  gestazionale,
tale da collocare l'affidamento di che trattasi in  ambito  temporale
significativamente espanso rispetto  all'emersione  dell'esigenza  di
dotare  l'area  di  una  infrastruttura  alternativa  agli  esistenti
percorsi  viari";  ed  egualmente  "l'intero  compendio  territoriale
interessato dall'attraversamento  della  Pedemontana  e',  come  pure
precedentemente posto in evidenza, caratterizzato da una  consistente
antropizzazione e da una articolata presenza di realta' produttive  e
commerciali". 
    4.4. Tuttavia, non si tratta di una situazione  recente:  ovvero,
"la configurazione degli elementi da ultimo  indicati  rivela  datata
collocazione temporale (in  quanto  considerati  gia'  all'epoca  del
primo  intervento   legislativo   del   1998;   e,   successivamente,
adeguatamente emersi in sede di  inclusione  dell'infrastruttura  nel
novero delle opere di rilevanza strategica)" . 
    E,  tenendo  conto  di  cio',  "la  dichiarazione   dello   stato
emergenziale  non  fornisce  adeguata   contezza   in   ordine   alla
(evidentemente sopravvenuta) emersione di considerazioni ulteriori in
ordine  all'aggravamento  della  situazione  alla  quale  l'opera  e'
preordinata a fornire rimedio". 
    4.5. Ebbene, se e' pur vero che  "anche  la  sola  immanenza  del
contesto potenzialmente emergenziale e' astrattamente suscettibile di
eccitare l'esercizio dei poteri eccezionali di  che  trattasi",  quel
Collegio non ha tuttavia potuto "omettere  di  sottolineare  come  lo
hiatus  temporale  che  venga  a  caratterizzare   l'insorgenza   e/o
l'ingravescenza  dell'emergenza  rispetto  al  decreto  presidenziale
meriti (ed anzi, imponga) un rincarato onere motivazionale, che dia -
adeguatamente,  quanto  compiutamente  -  conto  della  presenza   di
sopravvenienze - (ovvero, di altri elementi equipollenti, quanto alla
considerazione  dell'interesse  pubblico  la  cui  realizzazione   si
intenda promuovere) tali da veicolare l'indifferibilita'  ed  urgenza
del provvedere". 
    4.6.  D'altronde,   "l'esercizio   dell'eccezionale   potere   in
discorso, proprio in ragione  della  particolare  pervasivita'  delle
ricadute indotte dalla derogabilita'  di  (talora  significativamente
estesi)  complessi   normativi   di   rango   primario",   non   puo'
"legittimamente sottrarsi all'ostensione di un apparato motivazionale
che,  fuori  dall'effusione   di   stereotipate   enunciazioni,   dia
dimostratamente conto della effettiva  consistenza  della  situazione
emergenziale, riguardata con riferimento: 
        - sia agli interessi suscettibili di essere compromessi; 
        - che alla inidoneita' degli "ordinari" mezzi (e,  con  essi,
della presupposta configurazione normativi degli interventi) al  fine
di promuoverne la soluzione. 
    In tal senso, si rivela appieno inadeguata la  mera  enunciazione
di circostanze giustificative che, segnatamente  laddove  l'emergenza
sia temporalmente risalente, non  consentono  di  apprezzare  -  come
appunto nel caso di specie  -  l'attualita'  dell'interesse  pubblico
all'esercizio del potere extra ordinem". 
    5.1.  Insomma,  piu'  banalmente,  la  sospensione  d'istituti  e
procedimenti ordinari, conseguente alla dichiarazione dello stato  di
emergenza ex art. 5  della  citata  l.  225/92,  sacrifica  posizioni
soggettive sostanziali e procedimentali, e cio' puo' ammettersi  solo
in presenza di un accadimento eccezionale, mentre  la  situazione  in
esame  tale  non  era:  o,  comunque,  cio'  non  traspare  ne'   dal
provvedimento,  ne'  dagli  elementi  di  fatto  cui  lo  stesso   si
riferisce,  ed  a  quelli  ulteriori,  compendiati   nella   sentenza
medesima. 
    5.2.1. Non  e'  irrilevante,  nel  condurre  la  Sezione  a  tali
conclusioni, il fatto notorio che, nel trascorso decennio, l'istituto
della dichiarazione dello stato di emergenza  e'  stato  sempre  piu'
largamente impiegato, con ripetute proroghe di ciascun  provvedimento
iniziale, estendendo il principio  della  derogabilita'  delle  norme
primarie  ordinarie,  comprese  quelle  sui  controlli,  anche   alla
dichiarazione dei  grandi  eventi  rientranti  nella  competenza  del
Dipartimento della protezione civile (cosi' l'art. 5-bis del  d.l.  7
settembre 2001, n. 343). 
    5.2.2. Solo il d.l. 15 maggio 2012, n. 59, convertito con  1.  12
luglio 2012, n. 100, ha modificato l'art. 5 della 1.  225/92,  ed  ha
imposto cospicue restrizioni alla dichiarazione e alla  conservazione
dello stato di emergenza. 
    5.3.1. Lo stesso legislatore, tuttavia, ha poco  dopo  introdotto
altre disposizioni, d'immediata rilevanza nel presente  giudizio,  ma
di segno affatto diverso. 
    Invero, l'art. 6 ter del d.l. 20 giugno  2012,  n.  79,  aggiunto
dalla legge di conversione 7 agosto 2012,  n.  131,  intitolato  alle
"disposizioni concernenti gli effetti di deliberazioni del  Consiglio
dei Ministri in materia di viabilita'", stabilisce, tra l'altro, al I
comma, che "Restano fermi gli effetti  ...  della  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione  al  settore  del
traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e
Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:  ...  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  31  luglio  2009"  e  delle
successive  sue  proroghe,  tranne  l'ultima,  all'epoca  ancora  non
disposta, e "della conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802". 
    5.3.2. Lo stesso art. 6 ter,; al II  comma,  stabilisce  altresi'
che  le  modifiche  introdotte  dal  citato  d.l.  59/12  "non   sono
applicabili alle gestioni commissariali  che  operano  in  forza  dei
provvedimenti di cui al comma 1  del  presente  articolo",  e  quindi
anche a quella in esame; inoltre, a  tali  gestioni  non  si  applica
nemmeno quanto previsto dall'art. 3, II comma, dello stesso  d.l.  15
maggio  2012,  n.  59,  laddove  esso  stabilisce  che  le   gestioni
commissariali, in corso alla data di entrata in vigore  del  decreto,
avrebbero potuto essere prorogate una volta  sola  e,  comunque,  non
oltre il 31 dicembre 2012. 
    5.4.1. La gestione commissariale in esame non e' stata dunque  in
alcun modo incisa dalla riforma; anzi,  i  provvedimenti  governativi
che l'hanno introdotta e disciplinata sono stati legificati,  ovvero,
il che non cambia,  ne  sono  stati  legificati  i  contenuti.  Altro
significato non puo' essere evidentemente attribuito  alla  locuzione
"restano fermi gli effetti", espressa in  un  atto  avente  forza  di
legge, seguito dall'elenco dei relativi provvedimenti: gli stessi che
questa Sezione aveva  annullato,  solo  pochi  mesi  prima,  con  una
sentenza che, seppure sospesa, non era stata tuttavia annullata. 
    5.4.2. Insomma, secondo l'art. 6 ter, I comma,  la  dichiarazione
dello stato di emergenza in questione ha attualmente forza di  legge;
e, cio' che ancora piu' conta,  analoga  forza  hanno  le  previsioni
contenute nell'O.P.C.M. del 15 agosto 2009, le  quali  dispongono  la
nomina del commissario delegato, e gli attribuiscono i poteri da  lui
successivamente  esercitati,   anzitutto   approvando   il   progetto
definitivo e quello esecutivo: e si osservi che, tra l'altro,  l'art.
6 ter fa sempre riferimento alle province e non ai comuni di  Treviso
e Vicenza, superando cosi la discrasia prima osservata. 
    5.5.1. A questo punto, le censure proposte avverso i due ripetuti
atti governativi, si dovrebbero considerare improcedibili, avendo  il
loro contenuto acquisito una forza ed un valore  che  questo  giudice
non puo' evidentemente contrastare. 
    5.5.2. Invero, la sopravvenienza di  una  "legge  provvedimento",
ossia di un atto formalmente legislativo che tiene,  tuttavia,  luogo
di provvedimenti amministrativi, in quanto  dispone  in  concreto  su
casi   e   rapporti   specifici,   dovrebbe   determinare    ex    se
"l'improcedibilita' del ricorso  proposto  contro  l'originario  atto
amministrativo, in quanto il  sindacato  del  giudice  amministrativo
incontra un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione  del
provvedimento amministrativo" (cosi' C.d.S., IV,  9  marzo  2012,  n.
1349; conf. id. 19 ottobre 2004, n. 6727). 
    5.5.3. Peraltro, in tal caso "i diritti di  difesa  del  soggetto
leso non vengono ablati,  ma  si  trasferiscono  dalla  giurisdizione
amministrativa alla giustizia  costituzionale",  e  ne  consegue  "la
valorizzazione  della  pregnanza  del  sindacato  costituzionale   di
ragionevolezza della legge", riconoscendo cosi' al privato,  mediante
la rimessione della questione alla  Consulta  da  parte  del  giudice
amministrativo, "una forma di protezione ed  un'occasione  di  difesa
pari a  quella  offerta  dal  sindacato  giurisdizionale  degli  atti
amministrativi" (ibidem). 
    5.5.4.   Questo,   naturalmente   sul   presupposto   che   siano
"espressamente  e   puntualmente   impugnati   innanzi   al   giudice
amministrativo   gli   atti    di    ulteriore    esecuzione    della
legge-provvedimento  stessa,  posto  che  solo  in  tal   modo   puo'
estrinsecarsi ai sensi dell'art. 23 e ss. della L. 11 marzo 1953,  n.
87 sia il giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza della
questione da parte del giudice a quo, sia il necessario  seguito  del
giudizio  presso  quest'ultimo   dopo   l'esito   dell'incidente   di
costituzionalita'  con  l'eventualita',   nel   caso   di   pronuncia
caducatoria della  legge-provvedimento,  anche  dell'annullamento  da
parte del giudice amministrativo  degli  anzidetti  atti  applicativi
innanzi a lui impugnati" (ibidem). 
    6.1.1.  Ebbene,  nella  fattispecie  tali   atti   successivi   e
conseguenti sono qui impugnati, e consistono principalmente  nei  due
successivi provvedimenti di approvazione del progetto definitivo e di
quello esecutivo. 
    Questi sono stati in precedenza  emessi  in  esecuzione  dei  due
provvedimenti governativi, ed attualmente  sono  consequenziali  alla
legge-provvedimento di cui al ripetuto art. 6 ter I comma, secondo le
cui previsioni, ed in  deroga  alle  norme  comuni  -  avendo  questa
recepito, in particolare, le disposizioni di' cui all'O.P.C.M. - essi
sono stati formati. 
    6.1.2.     E'     evidente     che     l'eventuale      pronuncia
d'incostituzionalita' del citato art. 6 ter, per  la  parte  riferita
all'emergenza traffico nel territorio delle  province  di  Vicenza  e
Treviso, priverebbe del loro fondamento normativo i due provvedimenti
commissariali d'approvazione, e consentirebbe senz'altro al  Collegio
di   annullarli,   facendo   riferimento   alla   relativa    censura
d'invalidita' derivata, gia' contenuta nel ricorso introduttivo (pag.
11) e  nel  secondo  ricorso  per  motivi  aggiunti  (pag.  6),  che,
originariamente riferita all'illegittimita' del  D.P.C.M.  31  luglio
2009 e dell'O.P.C.M. 15  agosto  2009,  n.  3802,  ben  puo'.  essere
adeguata alla legificazione di questi, operata dal  legislatore  dopo
la presentazione del ricorso, 
    6.2.1,  Stabilita  cosi'  la  rilevanza  di  tale  questione   di
costituzionalita', ritiene il Collegio che ne  sussista  altresi'  la
non manifesta infondatezza, con riguardo al vizio  d'irragionevolezza
legislativa, lesivo del principio di uguaglianza consacrato nell'art.
3 Cost,, e comunque inconciliabile con i principi fondamentali  della
vigente costituzione in  materia  di  produzione  di  atti  normativi
legislativi. 
    6.2.2. Invero, riprendendo alcune  delle  osservazioni  contenute
nella  sentenza  1140/12  della  Sezione,  e'  da  rilevare  che   il
legislatore - che', e' opportuno ribadirlo,  ad  esso  si  deve  fare
ormai  riferimento,  dopo  l'intervenuta  legificazione  -   per   la
realizzazione di  un'opera  pubblica,  ha  attribuito  ad  un  organo
amministrativo, il commissario  delegato,  il  potere  (come  risulta
dall'art.  3  dell'ordinanza  3802/09)  di  operare  in  deroga,  tra
l'altro,  alle  norme  primarie  generali  in  materia  di  contratti
pubblici,  di  espropriazioni,  di  procedimento  amministrativo,  di
trasformazioni urbanistiche, e potendo cosi' sacrificare, sia pure in
misura  variabile,  le  posizioni  di  vantaggio,  procedimentali   o
sostanziali, che tali norme generali riconoscono  e  che  vengono  di
regola esercitate e tutelate. 
    6.2.3. Ora, una siffatta disciplina  speciale  realizza,  in  tal
modo, diseguaglianze tra situazioni corrispondenti, le quali  possono
giustificarsi  soltanto  in  una  situazione  di  somma  urgenza:  in
presenza di situazioni ambientali affatto particolari viene  meno  il
contesto in cui opera la norma comune  e  generale,  e  le  posizioni
soggettive generalmente riconosciute  possono  essere  legittimamente
sacrificate, senza che cio' comporti una reale ingiustizia. 
    6.3.1. Tuttavia, questo  Giudice  ha  gia'  ritenuto,  e  tuttora
ritiene, che non sia dato qui riscontrare una simile  situazione:  la
declamata emergenza, nel settore del traffico e della  mobilita'  nel
territorio dei comuni di Treviso  e  Vicenza  (e  la  confusione  tra
"comuni" e "province" nel d.P.C.M. 31 luglio 2009 e' sintomatica  del
modesto approfondimento istruttorio, e della distanza tra i luoghi in
cui le norme erano state scritte,  e  quelli  cui  dovevano  operare)
registra, in realta', una condizione (la  "congestione  del  traffico
automobilistico e dei mezzi pesanti", e il "conseguente pericolo  per
la salute fisica e psichica dei cittadini") ordinaria  per  le  vaste
aree urbanizzate, a nord come a sud del nostro Paese. 
    6.3.2. Ora, e' certamente doveroso che lo Stato e gli altri  Enti
preposti si adoperino per superare tale situazione, utilizzando a tal
fine gli strumenti piu' appropriati, tra cui appunto la realizzazione
di nuove  strade:  ma,  proprio  perche'  si  tratta  di  un  rimedio
ordinario e  tipico,  per  contribuire  a  risolvere  una  situazione
largamente diffusa, lo stesso dovra' essere  ragionevolmente  attuato
avvalendosi delle leggi comuni. 
    6.3.3.  D'altra  parte,  e'  intrinseca  a  una   condizione   di
eccezionalita' la temporaneita' degli interventi e dei mezzi  a  cio'
destinati: un intervallo contenuto nell'arco di poche settimane o  di
pochi mesi, in cui la normativa speciale deve trovare il suo limite e
realizzare tendenzialmente i suoi limitati scopi. 
    6.3.4. In specie, viceversa, si  e'  approvata  una  legislazione
eccezionale per realizzare una superstrada  a  pedaggio,  lunga  poco
meno di cento chilometri, che deve  attraversare  un  territorio  con
altezze variabili, solcato da fiumi, ampiamente urbanizzato  e  ricco
di bellezze naturali. Cio' basta  a  comprendere  che  si  tratta  di
un'opera imponente la quale, anche sotto il solo profilo costruttivo,
richiede un tempo considerevole: un'opera imponente ma ordinaria, nel
senso sin qui considerato, e che, infatti,  e'  ancora  in  corso  di
realizzazione, come dimostra la legificazione e la prosecuzione della
dichiarata condizione di eccezionalita', a circa cinque anni dal  suo
inizio e senza .che sia possibile stabilirne il completamento. 
    6.3.5.  D'altro  canto,  a  confermare   l'irrazionalita'   della
normativa eccezionale qui sub  iudice  e'  quanto  prima  narrato,  e
altresi' esposto quale preambolo della legificata O.P.C.M 3802/09: e,
cioe', che la legislazione speciale ha  operato  con  riferimento  ad
un'opera gia' avviata, il cui progetto  preliminare  era  gia'  stato
approvato con la delibera CIPE n. 96 del 29 marzo 2006, per la  quale
esistevano  cospicui  stanziamenti,  una  gara  gia'  esperita  dalla
regione  Veneto  come   concedente   l'opera,   e   addirittura   una
concessionaria gia' individuata, la quale avrebbe sostenuto il  costo
di realizzazione dell'intervento, con le  modalita'  previste  e  nei
limiti degli importi indicati nella convenzione di concessione. 
    6.3.6. Un'opera, dunque, che  stava  progredendo  con  l'utilizzo
delle norme ordinarie, il che conferma l'adeguatezza di queste, e nel
cui iter all'improvviso si e' inserita, del tutto  irragionevolmente,
una disciplina eccezionale,  palesemente  lesiva  dell'art.  3  della
Costituzione,  e  sulla  quale  si  chiede  ora   una   verifica   di
costituzionalita'. 
    7.1. Qualora, tuttavia, la. Corte ritenesse di  dover  respingere
la  precedente  questione  di  costituzionalita'  proposta   in   via
principale, il Collegio ritiene  doveroso  censurate,  in  subordine,
l'art. 6 ter, I comma, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, aggiunto dalla
legge di conversione 7 agosto 2012,  n.  131,  per  violazione  degli
artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. 
    7.2. Invero, attraverso  la.  legificazione,  alcuni  atti  della
pubblica Amministrazione (il d.P.C.M. 31 luglio 2009  e  la  O.P.C.M.
3802/09 sono indiscutibilmente tali) sono stati  sottratti  -  e  con
successo, ove appunto la principale  questione  di  costituzionalita'
sollevata non avesse esito positivo -  al  controllo  giurisdizionale
quando erano gia' oggetto  del  presente  giudizio,  ed  erano  stati
addirittura gia' annullati con la precedente sentenza 1140/12: e,  in
tal modo, si e' limitata la  possibilita'  di  annullamento  di  atti
lesivi della sfera giuridica dei ricorrenti. 
    7.3. La non manifesta infondatezza della  questione  pare  allora
evidente: attraverso la legificazione, si e' intanto  realizzata,  in
violazione dell'art. 3, I comma, Cost., una disparita' di trattamento
tra chi e' generalmente inciso  da  provvedimenti  amministrativi,  e
puo' chiederne l'annullamento al giudice, e i ricorrenti,  cui  tanto
viene negato. 
    Inoltre, e' stato ridotto ai  ricorrenti  stessi,  in  violazione
dell'art. 24, I comma,  Cost.,  l'ambito  di  tutela  giurisdizionale
delle loro posizioni d'interesse legittimo, giacche' quelle correlate
agli atti legificati gli sono state cosi' confiscate. 
    E' stata infine negata  tutela  giurisdizionale  per  determinati
atti amministrativi, in contrasto con l'art, 113, I e II comma, Cost. 
    7.4. Per quanto concerne invece la rilevanza,  e'  evidente  che,
con l'annullamento  della  disposizione  de  qua,  gli  atti  gravati
riacquisterebbero    natura    oggettivamente    e    soggettivamente
amministrativa, e cio' consentirebbe a questo giudice  di  sindacarne
direttamente  la  legittimita'  e,  insieme  a  questi,  anche  degli
ulteriori  atti  successivi,  qui  impugnati  anche  per  invalidita'
derivata. 
    8. Il giudizio va pertanto  sospeso  sino  alla  pronuncia  della
Corte costituzionale sulle questioni di costituzionalita' sollevate. 
    Spese al definitivo.